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Diritti e pari opportunità

14/04/2022

Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)

Assegno di natalità (c.d. bonus bebè): requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari

Con messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022, l'INPS fornisce le coordinate per la richiesta, da parte degli stranieri, del riesame delle domande di assegno di natalità in conseguenza della sentenza 54/2022 della Corte Costituzionale, depositata il 4 marzo 2022, che ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè (e le successive proroghe sopra richiamate) nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo:

i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli artt.10 e 17 del decreto legislativo 30/2007;
i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art.41, comma 1-ter, del Testo unico Immigrazione, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Quindi, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’art.3 comma 4 della legge 238/2021, e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.

Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)