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14/10/2021

ART. 1, D.L. 21 SETTEMBRE 2021, N. 127. DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO A FAR DATA DAL 15 OTTOBRE 2021

Per effetto dell’art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, da venerdì 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a tutto il personale che presta servizio per il Comune è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del datore di lavoro o del personale da questi delegato, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “Green Pass”), così come definita dall’art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, nella L. 17 giugno 2021, n. 87.

L’obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune, anche sulla base di contratti esterni. Sono esonerati dall’obbligo solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;

- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La Certificazione verde COVID-19 è una certificazione digitale stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

Il dipendente al momento dell’accesso in comune deve esibire la certificazione in formato digitale o in formato cartaceo unitamente ad un documento d’identità. Il personale incaricato dei controlli attraverso la App VerificaC19 verificare l’autenticità e la validità della Certificazione verde COVID-19.

Il dipendente che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risulti privo della predetta certificazione non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L'accesso del dipendente al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa in euro da 600,00 a 1.500,00 irrogata dal Prefetto, fermo restando le conseguenze disciplinari.

 Si raccomanda di osservare puntualmente le indicazioni di cui sopra.

 Il Responsabile del Settore I

Dott.ssa Anna Breggia

 

ART. 1, D.L. 21 SETTEMBRE 2021, N. 127. DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO A FAR DATA DAL 15 OTTOBRE 2021